11 Ottobre 2024
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OCPISA - la conciliazione degli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati di pisa

Segreteria


La Mediazione
La mediazione è l´attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Per mezzo della mediazione le parti in lite hanno l´opportunità di tentare una composizione bonaria del conflitto che le vede coinvolte con la garanzia del contenimento dei tempi e dei costi, nonché dell´obbligo di riservatezza espressamente prescritto dalla legge.
L´esito positivo della mediazione culmina con la conciliazione delle parti, formalizzata in un apposito verbale che, se omologato dal presidente del tribunale , acquista efficacia esecutiva.
L´esito negativo conferisce peculiari effetti al verbale di mancata conciliazione nella misura in cui il contenuto della proposta formulata dal mediatore, e non accettata dalle parti, dovesse coincidere con quello della sentenza successivamente emessa dal giudice. In tal caso, la parte che ha rifiutato la mediazione, nonostante sia risultata poi vittoriosa nel giudizio ordinario, sarà condannata al pagamento delle spese processuali
Il D. Lgs. n. 28 del 2010 conferma la mediazione quale principale strumento alternativo di risoluzione delle controversie imponendone l´utilizzo, preliminarmente all´accesso alla giustizia ordinaria dello Stato, per un´ampia serie di materie. L´art. 2 prevede infatti che «chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili».
A partire dal 20 marzo 2011, il D. Lgs. n. 28/2010 ha previsto l´obbligatorietà dell´esperimento del previo tentativo di conciliazione per le seguenti materie:
· Condominio (dal 20 marzo 2012)
· diritti reali
· divisione
· successioni ereditarie
· patti di famiglia
· locazione, comodato, affitto di aziende
· risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal 20 marzo 2012)
· risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
· risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
· contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In tutti questi casi, il previo tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (o arbitrale) di cui l´avvocato dovrà fornire specifica informativa al proprio assistito. E´ previsto infatti per l´avvocato, all´atto del conferimento dell´incarico l´obbligo di informativa scritta per il proprio cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e il documento in tal modo sottoscritto deve essere allegato all´atto introduttivo dell´eventuale giudizio.
Il giudice verifica la mancata allegazione dell´informativa e, nel caso, rende edotta la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
La violazione dell´obbligo d´informativa da parte dell´avvocato implica l´annullabilità del contratto con il proprio assistito.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il mediatore facilita la comunicazione tra le parti in lite, favorendo l´emersione dei loro reali interessi e così agevolando una soluzione amichevole della controversia.
Il mediatore ha altresì facoltà di formulare una proposta di soluzione che le parti sono libere di accettare.
Il mediatore, oltre a dover possedere i requisiti di onorabilità, necessita altresì di una specifica qualificazione professionale:
· titolo di studio non inferiore alla laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l´iscrizione a un ordine o collegio professionale;
· titolo di mediatore conseguito all´esito della frequentazione di un corso presso un Ente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia.
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